Dokument-Nr. 4179
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 03. Dezember 1924

Regest
Pacelli informiert über die am 18. November erfolgte Vorstellung des Bayernkonkordats im Landtag, die gemeinsam mit der Vorlage des Kirchenvertrags mit den evangelischen Kirchen vorgenommen wurde und mit diesem durch ein Mantelgesetz verbunden ist. Das Mantelgesetz fügt der Nuntius bei. Pacelli erklärt diese Verknüpfung, die er als unangenehm qualifiziert, mit der Tatsache, dass zur Annahme des Konkordats auch die Stimmen der Protestanten benötigt werden, sowie mit dem in seinen Augen bedauerlichen Paritätsprinzip. Er betont jedoch die Wahrung der unterschiedlichen Rechtsnaturen der beiden Vereinbarungen und schätzt das Konkordat als völkerrechtlichen Vertrag im Vergleich zu den schlichten Staatsverwaltungsverträgen als vorteilhaft für die katholische Kirche ein. Dies begründet sich vor allem in der Tatsache, dass das Konkordat als völkerrechtlicher Vertrag durch spätere Reichsgesetze nicht einfach modifiziert werden kann.
Nachfolgend zitiert Pacelli aus der Presseerklärung von Kultusminister Matt, der die Parallelen zwischen Konkordat und Kirchenvertrag hervorhebt. Dann erläutert der Nuntius die seiner Ansicht nach wichtigsten inhaltlichen Unterschiede zwischen den Abkommen. Zugunsten der katholischen Kirche notiert er Artikel 2 des Konkordats zu den Ordensgemeinschaften, die Regelungen zur Lehrstuhlbesetzung an den Universitäten, Lyzeen und Hochschulen in Artikel 3 und 4, die Bestimmungen zur Schulfrage in Artikel 5, §§ 2 und 3 sowie die in Artikel 10, § 1 a, h und i festgelegten Staatsleistungen für die Kirchenverwaltung, die Priesterausbildungsstätten und für pensionierte Kleriker.
Zum Vorteil der evangelischen Kirche führt der Nuntius Artikel 2 des Vertrags mit der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern rechts des Rheins an, welcher der evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Erlangen die Aufrechterhaltung ihres evangelisch-lutherischen Charakters garantiert. Als Pacelli Kultusminister Matt auf das Fehlen einer analogen Zusage im Bayernkonkordat aufmerksam machte, erklärte dieser, die Präzisierung solle vor allem den lutheranischen Charakter der Fakultät gegenüber den reformierten Kirchen stärken, und wies auf den generellen Schutz der theologischen Fakultäten durch die Reichsverfassung hin. Die in den Verträgen mit den evangelischen Kirchen festgeschriebenen Dienstaufwandsentschädigungen für den Kirchenpräsidenten (Artikel 21, Nr. III des Vertrags mit der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern rechts des Rheins sowie Artikel 14, Nr. III des Vertrags mit den Vereinigten protestantisch-evangelisch-christlichen Kirchen der Pfalz) sind im Konkordat nicht expliziert. Matt versicherte jedoch, dass diese auch den katholischen Erzbischöfen und Bischöfen gezahlt wird. Die genannten Artikel sprechen außerdem dem gesamten Landeskirchenrat Wohnungsgeld zu, während das Konkordat dieses in Artikel 10, § 1 e nur für Erzbischöfe, Bischöfe und ältere Kanoniker sowie Vikare vorsieht. Nach Auskunft des Kultusministers bestand diese Ungleichheit bereits in der Vergangenheit und ist mit der Behandlung der Landeskirchenratsmitglieder als Staatsbedienstete begründet. Hinsichtlich der in Artikel 26 des Vertrags mit der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern rechts des Rheins und in Artikel 19 b) und c) des Vertrags mit den vereinigten protestantisch-evangelisch-christlichen Kirchen der Pfalz thematisierten Ablegung der Reifeprüfung an nichtstaatlichen Anstalten verweist Pacelli auf die Regierungsnote zum Bayernkonkordat. Zugleich konstatiert er aber, dass hier eine Anrechnung der an außerdeutschen Fakultäten verbrachten Zeit auf das Studium möglich ist, die das Bayernkonkordat nicht in gleichem Umfang vorsieht. Dies rechtfertigte der Kultusminister mit dem Usus der Reformierten, zum Studium nach Basel oder Utrecht zu gehen. In den Verträgen mit den evangelischen Kirchen (Artikel 29 des Vertrags mit der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern rechts des Rheins sowie Artikel 22 des Vertrags mit den vereinigten protestantisch-evangelisch-christlichen Kirchen der Pfalz) wird für die Wahl des Kirchenpräsidenten eine unverzügliche Rückmeldung der Regierung dazu, ob Erinnerungen politischer Natur gegen den Kandidaten vorliegen, zugesagt, die im entsprechenden Artikel 14 des Bayernkonkordats fehlt. Diese Zusage begründet Matt mit der Wahl des Präsidenten durch die Landessynode, die zum Zeitpunkt der Anfrage an die Regierung bereits im Gang ist. Unter dem Hinweis, dass eine Änderung des Konkordatstextes mit Blick auf die anstehende Landtagsdiskussion nur Polemiken und Schwierigkeiten hervorrufen würde, referiert der Nuntius abschließend die von Matt zugesicherte Bereitschaft, etwaigen Wünschen des Heiligen Stuhls zu den genannten Punkten später mit einer Note nachkommen zu wollen.
Der größte Unterschied zum Vorteil der evangelischen Kirchen besteht nach Pacellis Ansicht jedoch hinsichtlich der Pfarrernennung (Artikel 30 des Vertrags mit der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern rechts des Rheins, Artikel 23 des Vertrags mit den vereinigten protestantisch-evangelisch-christlichen Kirchen der Pfalz und Artikel 14, § 3 des Konkordats): Während die evangelischen Kirchen sämtliche Pfarrer frei erennen können und nur die politische Klausel wahren müssen, unterliegt ein beträchtlicher Teil der katholischen Pfarreien dem Patronats- bzw. Präsentationsrecht des Staates. Zu diesem Punkt gab es eine Aussprache zwischen dem Nuntius und dem Kultusminister, von der Pacelli detailliert berichtet: Er verlangte unter Verweis auf das Paritätsprinzip sowie darauf, dass den evangelischen Kirchen nach der Revolution in diesem Punkt weit mehr Freiheit eingeräumt wurde als der katholischen, eine Gleichbehandlung der katholischen Kirche. Auch hinsichtlich der Staatsleistungen, welche die Regierung nur für die Pfarreien mit staatlichem Präsentationsrecht als im engen Sinn obligatorisch betrachtet, machte Pacelli eine Ungleichbehandlung der Kirchen aus und erreichte die Bereitschaftserklärung Matts, diese Aspekte erneut prüfen zu wollen.
Schließlich berichtet der Nuntius von den Pressereaktionen auf das Konkordat. Zunächst weist er auf eine halboffizielle Kommunikation hin, welche die Vorwürfe einer neuerlichen Einführung der geistlichen Schulaufsicht als unzutreffend zurückweist. Angesichts der hier gebotenen Ausführungen mahnt Pacelli an, dass die Repräsentanten des Heiligen Stuhls in Bayern diesen Punkt auch zukünftig im Auge behalten sollen, damit die Kirche durch solche einseitigen Interpretationen keines ihrer konkordatär verbürgten Rechte verliert. Auf die Schwierigkeit solcher nur von einer Seite vorgenommenen Deutungen wies der Nuntius auch den Ministerialbeamten im Ministerium des Äußern von Stengel hin. Abschließend geht Pacelli auf die vehementen Angriffe auf das Konkordat, besonders mit Blick auf die Schulfrage, durch die Oppositionspresse ein, wobei er besonders den Protest des Bayerischen Lehrervereins thematisiert. Ferner weist er darauf hin, dass selbst die Organe der deutschnationalen Volkspartei, die zur Regierungskoalition gehört, das Konkordat attackieren, und geht auf einen besonders harschen Artikel in der "München-Augsburger Abendzeitung" ein. Da sich die Mehrheitsverhältnisse seit der Landtagswahl im April verändert haben und die Regierungskoalition nur über eine äußerst kanppe Mehrheit verfügt, versetzt die Möglichkeit, dass deutschnationale Abgeordnete gegen das Konkordat stimmen könnten, nicht Wenige in Sorge. Ministerpräsident Held hingegen, den Pacelli am Vorabend traf, geht von einem erfolgreichen Abschluss aus, da er von Abgeordneten aus der Opposition weiß, die für das Konkordat stimmen werden. Da die Diskussion des Konkordats im Verfassungsausschuss am 9. Dezember beginnen soll, rechnet Held mit einen möglichen Abschluss bis zum 16. Dezember.
Betreff
Presentazione del Concordato bavarese al Landtag
Eminenza Reverendissima,
Il 18 Novembre u. s. il Governo bavarese ha presentato al Landtag il Concordato colla S. Sede firmato in Monaco il 29 Marzo del corrente anno.
Il Concordato medesimo è stato compreso insieme alle "Convenzioni colle Chiese evangeliche" (concluse il 15 Nov. s. a. <p. p.>1) in un'unico [sic] progetto di legge ( Entwurf eines Mantelgesetzes ), di cui l'Eminenza Vostra Reverendissima troverà un esemplare qui accluso. ( Allegato I ). Per quanto ciò possa riuscire giustamente penoso, era tuttavia inevitabile, giacché, non avendo il partito popolare bavarese la maggioranza nel Landtag , appariva indispensabile di assicurarsi i voti dei protestanti; ma questo non avrebbe potuto ottenersi senza accordare ad essi un eguale trattamento, conforme al noto, in sé deplorevole, principio della "parità", vigente pur troppo e profondamente radicato in Baviera da oltre un secolo 2 (1) Il pro-
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getto di legge, tuttavia, e la relativa Motivazione fissano la diversa natura giuridica del Concordato e delle Convenzioni anzidette. Il primo vale come trattato internazionale (Staatsvertrag, völkerrechtlicher Vertrag); non così invece le seconde, le quali, non possedendo le "Chiese evangeliche" la personalità giuridica internazionale, sono semplici contratti amministrativi od interni dello Stato (Staatsverwaltungsverträge). Questa distinzione – contrariamente a quanto ha in modo erroneo affermato la Germania (N. 511 del 22 Nov.) – ha una importanza non soltanto teorica, ma anche pratica. In primo luogo, infatti, un trattato internazionale ha per sé una stabilità ed una consistenza maggiore che non un contratto di diritto puramente interno, concluso con cittadini o società dello Stato stesso. Ma inoltre, – ciò che è ancor più notevole, – a norma della massima che il diritto internazionale deroga al diritto del Reich (Völkerrecht bricht Reichsrecht), mentre che questo alla sua volta deroga a quello degli Stati particolari (Reichsrecht bricht Landesrecht), il Concordato non può essere toccato
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da una posteriore legge del Reich, mentre che lo sarebbero i contratti colle "Chiese evangeliche". Questo principio venne riconosciuto anche dal Governo del Reich colla dichiarazione rilasciatami il 13 Novembre 1920 da quel Ministero degli Esteri (cfr. Rapporto N. 18532 del 14 di quello stesso mese), nella quale, fra l'altro, si legge: "Resta intesa che il Concordato concluso colla Baviera non verrà toccato da posteriori leggi del Reich". Ciò costituisce una importantissima garanzia di fronte ad eventuali future disposizioni legislative, ad esempio, sulla scuola, sui beni ecclesiastici, ecc., che fossero contrarie o men favorevoli ai diritti della Chiesa.
Quanto al contenuto del Concordato in confronto colle anzidette Convenzioni relative alle "Chiese evangeliche", così disse il summenzionato Sig. Ministro del Culto nelle sopra accennate dichiarazioni da lui fatte alla stampa: "Il principio della parità doveva essere mantenuto ad ogni modo, e quindi il Concordato divenne naturalmente la base per l'accordo colle Chiese evangeliche. Su questo fondamento siamo entrati coi rappresentanti delle Chiese evangeliche in trattative, le quali fortunamente in tempo relativamente breve hanno condotto ad una Convenzione, che corrisponde in modo abbastanza esatto al Concordato, salvo il riguardo dovuto alle diversità delle singole organizzazioni".
Poiché in tal guisa le Convenzioni colle "Chiese
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evangeliche" sono state calcate, il più possibile anche quanto alle parole, sul testo del Concordato, resta ad esaminare quali siano le differenze fra l'uno e le altre. Mi limiterò qui a notare quelle, che, a mio subordinato avviso, hanno maggiore importanza per la S. Sede, parlando separatamente prima dei punti più favorevoli alla Chiesa cattolica e poi degli altri più vantaggiosi per le "Chiese evangeliche".
I
Disposizioni più favorevoli per la Chiesa cattolica
1.) Nelle Convenzioni colle "Chiese evangeliche" manca completamente l'articolo 2 del Concordato relativo agli Ordini ed alle Congregazioni religiose, che i Protestanti non hanno tenuto ad avere.
2.) Gli articoli  34 del Concordato riconoscono alla Chiesa cattolica circa la nomina dei Professori e dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università e nelle Accademie filosofico-teologiche, circa la eventuale dichiarazione di inabilità dei Professori medesimi ed il correlativo obbligo dello Stato di provvedere ad una idonea supplenza, nonché circa le norme dell'insegnamento nelle stesse Facoltà ed Accademie, maggiori diritti che non il corrispondente articolo 2 della Convenzione colla "Chiesa evangelica-luterana a destra del Reno"; il che, però, si spiega egualmente colla concezione protestante del libero esame e della libera indagi-
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ne scientifica. – Non si trova inoltre, per somigliante ragione, nella menzionata Convenzione una disposizione analoga al § 2 dell'articolo 4 del Concordato, ma nel n. II del succitato articolo 2 si stabilisce che "nella provvista della cattedra di diritto ecclesiastico nella Facoltà giuridica della Università di Erlangen lo Stato avrà riguardo ai bisogni degli studenti della Facoltà teologica"; il che, tuttavia, non sarebbe stato necessario per le Università con Facoltà teologiche cattoliche (Monaco e Würzburg), avendo queste già una cattedra propria di diritto canonico.
3.) Più ampio è pure per analogo motivo il diritto della Chiesa cattolica circa la scuola, fissato nei §§ 2 e 3 dell'articolo 5 del Concordato (in confronto coi n. I e II dell'articolo 6 della Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno"), estendendosi esso non solo all'istruzione religiosa, ma anche a quelle materie, le quali hanno importanza per la fede e per i costumi. – I Protestanti avrebbero in generale voluto minori diritti della Chiesa sulla scuola, e ciò spiega, ad esempio, la formula usata nell'articolo 14 della Convenzione medesima.
4.) Nell'articolo 10 § 1 lett. a del Concordato lo Stato riconosce l'obbligo della dotazione delle Sedi arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali in bonis fundisque stabilibus. Nulla di corrispondente si
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trova nelle Convenzioni coi Protestanti.
5.) Nell'articolo 25 n. I della più volte citata Convenzione i sussidi per i Seminari protestanti e per i pastori protestanti giubbilati sono qualificati espressamente come volontari (freiwillige Staatszuschüsse), mentre che obbligatori sono quelli per i Seminari maggiori e minori e per gli ecclesiastici emeriti (Concordato – art. 10 § 1 lett. h e i). Tale differenza sarebbe di importanza per il caso in cui si addivenisse allo svincolo delle prestazioni dello Stato alle società religiose a norma dell'articolo 138 della Costituzione del Reich (cfr. Concordato – art. 10 § 1 capov. ultimo; Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno" – art. 15 n. II; Convenzione colle "Chiese unite protestanti-evangeliche-cristiane del Palatinato", art. 9 n. II).
II
Differenze più favorevoli per i Protestanti.
1.) Nell'articolo 2 della Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno" lo Stato garantisce la conservazione della Facoltà teologica protestante della Università di Erlangen ed il mantenimento del suo carattere "evangelico-luterano". Una analoga esplicita disposizione non si riscontra nei corrispondenti articoli 3 e 4 del Concordato per le Facoltà teologiche cattoliche delle Università di Monaco e di Würzburg. – Avendo io fatto ciò rilevare a questo Mini-
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stro del Culto, Sig. Dr. Matt, egli mi ha risposto che la conservazione delle Facoltà teologiche è già assicurata dalla Costituzione del Reich (art. 149 capov. ultimo) e che detta disposizione è stata introdotta su domanda della "Chiesa evangelico-luterana", la quale intendeva di mettere così al sicuro il carattere luterano di quella Facoltà teologica di fronte ai Protestanti riformati.
2.) Nell'articolo 21 n. III della Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno" e nell'articolo 14 n. III della Convenzione colle "Chiese unite protestanti-evangeliche-cristiane" è stabilita una indennità per spese di ufficio (Dienstaufwandentschädigung) a favore del Presidente della Chiesa (Kirchenpräsident), mentre ciò non si trova espressamente nel Concordato a favore degli Arcivescovi e dei Vescovi. Occorre tuttavia di notare che nel succitato articolo 21 si dice dover tale indennità per il Kirchenpräsident corrispondere a quella dell'Arcivescovo di Monaco-Frisinga, la quale rimane così anch'essa indirettamente confermata. – Il Sig. Ministro del Culto, da me pure interrogato al riguardo, mi ha assicurato che la indennità medesima viene in realtà pagata anche agli Arcivescovi ed ai Vescovi.
3.) Nell'articolo 10 § 1 lett. e del Concordato si prevede, a norma dell'antico Concordato del 1817, l'assegno di una conveniente abitazione per gli Arcivescovi ed i
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Vescovi, per i Canonici ed i Vicari seniori, mentre che i Canonici ed i Vicari giuniori non percepiscono alcuna indennità di alloggio. Invece negli articoli 21 e 14 delle due Convenzioni colle "Chiese evangeliche" nella somma globale degli assegni per i membri del Consiglio ecclesiastico (Landeskirchenrat) è inclusa anche la indennità in parola. – Il Sig. Ministro ha riconosciuto questa "imparità", che esisteva però già in passato, ed ha notato derivare essa dal fatto che i ministri protestanti sono considerati quali funzionari dello Stato e trattati per conseguenza in tutto come questi.
4.) Negli articoli  2619 lett. b delle Convenzioni coi Protestanti si dice che l'attestato di maturità di un Ginnasio umanistico germanico pleni iuris può essere conseguito in base ad un esame di maturità ovvero di un corrispondente esame supplementare. – Il Sig. Ministro ha rilevato che ciò è una regola comune per tutti. Essa si trova del resto compresa nella Nota del 29 Marzo 1924 consegnatami in occasione della firma del Concordato e da me trasmessa all'Eminenza Vostra col Rapporto N. 30192 del giorno medesimo.
5.) Negli stessi articoli 26 e 19 lett. c, dopo essersi stabilito che i ministri protestanti debbono compiere almeno quattro anni di studi filosofico-teologici in un'alta scuola tedesca dello Stato, si aggiunge che "è lasciato libero alla Chiesa di calcolare nello studio prescritto anche
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il tempo trascorso col suo permesso in Facoltà estere (ausserdeutsche Fakultäten)". Invece l'articolo 13 § 1 lett. c del Concordato – prescindendo dalle alte scuole dell'Austria (ad es. la Università di Innsbruck), che sono equiparate alle alte scuole germaniche, come fu espressamente dichiarato nella succitata Nota del 29 Marzo – restringe per i chierici cattolici detta facoltà alle alte scuole Pontificie in Roma. – Il Sig. Ministro mi ha spiegato che quella disposizione nella Convenzione coi Protestanti era stata adottata per riguardo ai riformati, i quali sogliono recarsi per i loro studi a Basilea od in Utrecht.
6.) Negli articoli  29 e 22 delle Convenzioni coi Protestanti, relativi alla elezione del Kirchenpräsident da parte del Sinodo, si stabilisce, analogamente all'articolo 14 § 1 del Concordato, che la Presidenza del Sinodo medesimo dovrà mettersi in rapporto col Governo bavarese, onde assicurarsi che contro i candidati proposti per la elezione non vi sono obbiezioni di ordine politico, e si aggiunge poi il seguente inciso, il quale non figura nel Concordato: "La risposta del Governo sarà data senza indugio". – Il Sig. Dr. Matt mi ha spiegato che tale inciso era necessario perché, dovendo l'elezione del Kirchenpräsident aver luogo nel Sinodo già riunito, questo non potrebbe attendere troppo a lungo ovvero sciogliersi e quindi riunirsi nuovamente. – Del resto, per
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questo come per altri dei punti suaccennati, il Sig. Ministro del Culto, – nella impossibilità di cambiare ora il testo del Concordato stesso senza grave pericolo di aumentare le polemiche e le difficoltà in vista della prossima discussione nel Landtag –, si è dichiarato pronto a soddisfare in seguito i desideri della S. Sede mediante Nota separata.
7.) La più importante differenza a favore dei Protestanti è, a mio umile avviso, contenuta negli articoli  30 e 23, concernenti la nomina dei parroci, in confronto coll'articolo 14 § 3 del Concordato. Mentre, infatti, i Protestanti per tutte indistintamente le loro parrocchie sono tenuti soltanto a comunicare i nomi e le notizie personali dei candidati, contro i quali il Governo può esprimere eventualmente obbiezioni; per le parrocchie cattoliche invece sono, oltre a ciò, rimasti in vigore i diritti di patronato o presentazione dello Stato, i quali costituiscono senza dubbio, anche col sistema della terna, una ulteriore restrizione della libertà della Chiesa. Avendo fatto ciò notare al Sig. Ministro del Culto, in un colloquio avuto con lui la sera di Sabato 29 Novembre u. s., egli mi rispose che, prima della rivoluzione, il Re, come summus episcopus, conferiva le parrocchie protestanti (cfr. Editto di religione del 26 Maggio 1818, §  111); tale diritto cessò colla caduta della Monarchia, ed anzi i Protestanti, i quali si dichiararono subito completamente liberi
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nella provvista delle parrocchie, non si sono ora lasciati indurre se non a grandissimo stento ad accettare gli articoli succitati, i quali sono stati quelli che hanno presentato nelle trattative le più gravi difficoltà. Replicai che, se lo Stato aveva<,>3 rispetto ai Protestanti<,>4 sotto il cessato regime la massima ingerenza in questa materia, quale era il diritto di collazione, ben superiore a quello di semplice presentazione, non si capiva come essi, pur mantenendosi dallo Stato medesimo tutte le prestazioni finanziarie a loro vantaggio con stretto criterio di "parità" in paragone dei cattolici, godano ora invece una più ampia libertà di questi. La giustizia ed il concetto stesso della "parità" esigerebbero invero che la Chiesa cattolica, sottoposta ad una maggiore restrizione, godesse almeno di un corrispondente vantaggio, e chiesi al Sig. Dr. Matt se esso non fosse eventualmente il seguente. Durante le trattative per il Concordato l'umile sottoscritto sostenne sempre, in nome della S. Sede, con molteplici argomenti (cfr. soprattutto le Note N. 27728 del 16 Giugno 1923 e N. 28488 dell'11 Settembre 1923) che i supplementi di congrua per i sacerdoti aventi cura d'anime sono obbligatori e non volontari o facoltativi, ma il Governo bavarese non volle ciò ammettere se non per le parrocchie di patronato dello Stato. Le prestazioni finanziarie riguardo a queste ultime sono dunque da ambedue le
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Parti riconosciute come indiscutibilmente obbligatorie; il che potrebbe essere di grande importanza in caso di svincolo degli oneri dello Stato. Ma il Sig. Ministro mi rispose, sebbene non sembrasse pienamente sicuro della cosa, che anche per le parrocchie protestanti, ed anzi per tutte, tali prestazioni sono obbligatorie; il che, come gli feci da parte mia subito notare, aggraverebbe ancor più la "imparità", giacché i protestanti avrebbero così minori legami e maggiori vantaggi, mentre che la Chiesa cattolica è sottoposta all'onere della presentazione per alcune parrocchie e per le altre non avrebbe uno stretto titolo giuridico ai pagamenti dello Stato e potrebbe quindi trovarsi esposta, nell'anzidetto caso dello svincolo, a rimaner priva di ogni sussidio. Il Dr. Matt mi si dimostrò non contrario a studiare di nuovo anche questo punto.
È altresì da rilevare come, in seguito alle polemiche sorte (secondo che avrò l'onore di esporre in appresso) dopo la pubblicazione del Concordato, apparve sulla stampa il 22 Novembre p. p. il seguente comunicato semi-ufficioso: "In un articolo della Münchener Post (n. 369 del 19 Novembre) sul nuovo Concordato si afferma che colle disposizioni degli articoli 5-8 del medesimo viene di nuovo introdotta in Baviera su vasta scala la ispezione scolastica del Clero. Questa asserzione non corrisponde alla realtà. Le succi-
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tate disposizioni del Concordato non fanno che riprodurre quanto già è stabilito nella legge bavarese del 1° Agosto 1922 (Gesetz über Schulpflege, Schulleitung und Schulaufsicht an den Volksschulen) circa la sorveglianza dell'insegnamento religioso e della educazione religiosa e morale degli scolari appartenenti ad una confessione religiosa. Secondo detta legge alle società religiose ed ai loro rappresentanti non compete alcuna facoltà di ispezione di ufficio sopra i maestri delle scuole elementari, ma soltanto il diritto di ricorrere alle Autorità ispettrici scolastiche dello Stato per far cessare inconvenienti osservati a tale riguardo. Non può quindi parlarsi di un ristabilimento della ispezione scolastica del Clero nel Concordato". Per quanto sia ben comprensibile che il Governo cerchi ora di difendersi come meglio può contro i fieri attacchi degli avversari del Concordato specialmente nella questione scolastica, tuttavia simili interpretazioni unilaterali, le quali tendono sempre ad affievolire la portata delle disposizioni concordatarie, potrebbero riuscire pericolose. Non ho mancato perciò di richiamare delicatamente e confidenzialmente su questo punto l'attenzione del Consigliere ministeriale nel Ministero degli Esteri, Sig. Barone von Stengel, ed occorrerà ad ogni modo per l'avvenire che il Rappresentante della S. Sede in Baviera eserciti in proposito una speciale e con-
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tinua vigilanza, affine di impedire che mediante ordinanze ed interpretazioni governative unilaterali la Chiesa venga progressivamente a perdere una parte dei vantaggi, cui ha diritto in forza del Concordato.
Come già si è più sopra accennato, dopo che, colla presentazione del Concordato al Landtag, il relativo testo, rimasto finora strettamente segreto, è divenuto di pubblica ragione, la stampa di opposizione (socialista, comunista e democratica) ha iniziato, – malgrado che l'attuale lotta elettorale per il Reichstag distolga l'attenzione dalle altre questioni –, una violenta campagna contro il medesimo. Gli attacchi hanno di mira soprattuto, come si prevedeva, i punti concernenti la scuola. Da parte sua il Bayerischer Lehrerverein , Associazione liberale dei maestri della Baviera, ha tenuto Domenica scorsa una straordinaria assemblea in Norimberga, nella quale è stato<a>5 votata una risoluzione di vibrata protesta "contro il parziale abbandono dei diritti sovrani dello Stato sulla scuola, contro la formazione unilaterale confessionale dei maestri, contro il deterioramento dell'organismo scolastico col favorire scuole minuscole, contro la soppressione della libertà di coscienza per i maestri nelle scuole confessionali e contro la in-
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troduzione di una ingiustizia statale e con ciò di una forma ancor più pericolosa della ispezione scolastica del Clero". La risoluzione medesima "esige dai partiti del Landtag che neghino la loro approvazione al Concordato ed alle Convenzioni in questa forma; – attende dal Governo del Reich la protezione dei diritti di tutti i maestri ed il rifiuto del tentativo di prendere anticipatamente importanti disposizioni circa materie, le quali secondo la Costituzione germanica debbono essere prima regolate mediante una legge del Reich; – dichiara espressamente essere incomprensibile che le Chiese protestanti abbiano potuto approvare simili pretese e accettare le relative disposizioni del Concordato". Simili concetti trovansi svolti pure in una dichiarazione della Commissione principale della medesima Associazione, pubblicata ieri dalla stampa ( Allegato II ).
Più rimarchevole ancora è però che anche i giornali del partito tedesco-nazionale, il quale fa pur parte dell'attuale coalizione governativa in Baviera, hanno accolto nelle loro colonne attacchi contro il Concordato, il quale a loro avviso (come ha affermato anche il Tag di Berlino) contiene concessioni straordariamente grandi alla Chiesa cattolica. Questa può essere senza dubbio ben contenta del Concordato; ma è un'altra questione, se sono rimasti di fronte ad essa garantiti i diritti dello Stato.
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Specialmente la München-Augsburger Abendzeitung di Monaco (foglio egualmente tedesco-nazionale) pubblicò il 25 Novembre un articolo assai aspro, dichiarando come assolutamente incompatibile colla dignità dello Stato bavarese che uno dei più importanti affari interni dello Stato stesso, vale a dire la scuola, formi oggetto di un trattato internazionale con un Sovrano straniero, e che lo Stato medesimo si legi<hi>6; in modo sinora mai <giammai>7 avvenuto, per sempre le mani in tale argomento. L'articolista trova anche assai preoccupante che lo Stato bavarese abbia ora officialmente rinunziato coll'articolo 1 § 2 del Concordato a procedere contro leggi della Chiesa pericolose per la pace confessionale od altrimenti pregiudizionevoli [sic] del bene pubblico, quale è, ad esempio, la legislazione di Roma circa i matrimoni misti, e conclude dicendo che, se le trattative colla Curia per il Concordato hanno durato quattro anni, dovrebbero darsi al Paese almeno alcune settemane [sic] di tempo per esaminare a fondo una questione così seria ed importante.
Alcuni, infine, per rendere impossibile l'accettazione del Concordato nel Landtag, sostengono che esso contiene disposizioni contrarie alla Costituzione e che quindi si richiede la maggioranza dei due terzi; si dice anzi che il Professore di diritto pubblico ed ecclesiastico nell'Università di Monaco, Dr. Rothenbücher, sta preparando un opu-
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scolo per sostenere questa tesi.
È da ricordare che, dopo il non felice esito delle elezioni per il Landtag bavarese dello scorso mese di Aprile, rimase assai assottigliata la base dell'attuale coalizione governativa. Sopra un totale, infatti, di 129 deputati essa ne conta soltanto 65, vale a dire 46 del partito popolare bavarese, 12 del partito tedesco nazionale ed annessi, 10 della lega dei contadini; il Governo ha quindi una maggioranza di soli 4 voti. In vista di ciò, e di fronte agli attacchi della stampa, compresa (come ho sopra riferito) quella tedesco-nazionale, – il che fa temere delle defezioni nei deputati di questo partito al momento della votazione –, non pochi (compreso questo Eminentissimo Sig. Cardinale Arcivescovo) giudicano la situazione come assai critica; invece il Presidente del Consiglio dei Ministri, Sig. Dr. Held, col quale ho avuto occasione di parlare iersera, è pieno di fiducia e sicuro della riuscita. Egli mi ha detto che un deputato del partito democratico, l'Hartmann, è passato alla lega dei contadini, la quale si compone così ora di 11 membri; voteranno pure (egli ha aggiunto) in favore del Concordato i due membri del Centro (il Dissinger ed il Dr. Weismantel), inoltre il Kratofiel (del gruppo degli impie-
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gati dello stesso nome), il Dr. Müller (del partito democratico), e forse anche alcuni dei Völkische , i quali contano complessivamente 23 deputati(1). La discussione nella Commissione per la Costituzione (Verfassungsausschuss) comincerà il 9 corrente, quindi il Concordato dovrà essere portato dinanzi all'intiero Landtag; il Dr. Held calcola che tutto potrà essere finito verso il 16. – L'avvenire mostrerà fra breve sino a qual punto queste prec<v>isioni8 ottimiste del Sig. Ministro Presidente siano fondate.
Intanto, supplicando l'Eminenza Vostra a volersi degnare di farmi pervenire circa i vari punti suaccennati le Sue venerate istruzioni, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)A questo riguardo così si espresse il Ministro del Culto Sig. Dr. Matt nelle dichiarazioni fatte alla stampa il 18 corrente: "L'ordinamento dei rapporti colle Chiese
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evangeliche della Baviera corrisponde in sostanza a quello colla Chiesa cattolica. Gli obblighi, che lo Stato bavarese aveva assunto verso la Chiesa cattolica nel Concordato del 1817, dovevano costituire per il nuovo Concordato incrollabili basi. Sebbene un tal fondamento giuridico non esistesse per l'accordo colle Chiese evangeliche, ci siamo tuttavia detto che la parità tra le varie confessioni cristiane della Baviera richiedeva che anche colle società religiose protestanti doveva concludersi una Convenzione...".
(1)Leggo ora sulla stampa che due deputati aderenti già al blocco ultra-nazionalista (Völkerischer Block), il Dr. Pöhner ed il Dr. Rutz, sono ora usciti dal partito e passati ai tedesco-nazionali.
1Masch. korrigiert.
2Masch. gestrichen.
3Hds. eingefügt, vermutlich von Pacelli.
4Hds. eingefügt, vermutlich von Pacelli.
5Hds. korrigiert.
6Hds. korrigiert.
7Masch. gestrichen und hds. korrigiert von Pacelli.
8Hds. korrigiert.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 03. Dezember 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4179, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4179. Letzter Zugriff am: 20.04.2024.
Online seit 18.09.2015, letzte Änderung am 20.01.2020.