Dokument-Nr. 3121
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
Berlin, 28. März 1928
Regest
Pacelli berichtet ausführlich über die schwierige Frage der Dotation der katholischen Kirche und der Staatsleistungen in Preußen, die er im Rahmen der Konkordatsverhandlungen mit Preußen diskutiert. Die Rechtstitel, auf deren Basis Preußen die Dotation der katholischen Kirche vornimmt, sind zum einen die Säkularisation und zum anderen die Zirkumskriptionsbullen. Der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 gab den weltlichen Fürsten des Deutschen Reichs die Möglichkeit, Kirchengüter zu säkularisieren. Er stellt aus Sicht katholischer Autoren eine offensichtliche Ungerechtigkeit dar. Selbst nach Meinung protestantischer Autoren enthält er aber auch Bestimmungen, mit denen die Rechte der katholischen Kirche verteidigt werden können. Der Reichsdeputationshauptschluss unterscheidet zwei Klassen von Kirchenvermögen. Zum einen handelt es sich um den in den Paragraphen 1-34 aufgeführten kirchlichen Besitz, der als Entschädigung für die linksrheinischen Gebiete nach dem Frieden von Lunéville 1801 zweifellos säkularisiert wurde. Zum anderen handelt es sich um das kirchliche Vermögen, das laut Paragraph 35 zur freien Verfügung der weltlichen Fürsten belassen wurde. Zwar musste Preußen durch die Friedensschlüsse von Basel 1795 und Lunéville große Territorien an Frankreich abtreten, erhielt diese aber durch den Wiener Kongress 1815 mit Ausnahme des Bistums Hildesheim als Entschädigungsgüter zurück. Zusätzlich kamen die Bistümer Köln und Trier hinzu. Pacelli weist den Einwand zurück, Preußen habe durch die in der Zwischenzeit durchgeführte Säkularisation keinen finanziellen Vorteil erhalten. Preußen machte darüber hinaus von der Möglichkeit, frei verfügbaren kirchlichen Besitz zu säkularisieren, sowohl vor als auch nach 1815 ausgiebig Gebrauch. Der Wert des säkularisierten Vermögens wird auf mindestens eine Milliarde Mark geschätzt. Nach Paragraph 35 des Reichsdeputationshauptschlusses muss der preußische Staat die feste und dauernde Dotation der Domkirchen bis zum Abschluss einer Konvention mit dem Heiligen Stuhl garantieren. 1821 wurde die Bulle De salute animarum für die altpreußischen Provinzen geschlossen, wobei infolge des Versailler Vertrags von 1919 das Gebiet der Diözese Gnesen und Posen mit Ausnahme der Apostolischen Administraturen von Schneidemühl und von Pomesanien Polen einverleibt wurde. Für die neupreußischen Gebiete wurden 1821 die Bulle Provida solersque für die Diözesen Fulda und Limburg und 1824 die Bulle Impensa Romanorum Pontificium für die Diözesen Hildesheim und Osnabrück geschlossen. Pacelli gibt einen Abriss der einschlägigen Ereignisse rund um den Wiener Kongress und beschreibt den Wert und die Natur der darin geregelten Dotation und die Art und Weise, wie sie ausgeführt wurden. Während der Heilige Stuhl ein umfangreiches Konkordat aushandeln wollte, wollte die preußische Regierung ausschließlich über die Zirkumskription der Diözesen, die Wahl der Bischöfe, die Errichtung der Domkapitel, Priesterseminare und anderer Diözesaninstitute sowie über die jeweilige Dotation verhandeln. Nach zähen Verhandlungen wurde die Dotation in Abschnitt 42 der Bulle Da salute animarum geregelt, den Pacelli zitiert. Ähnliche Regelungen bezüglich der Dotation finden sich auch in Artikel 4 der Bulle Provida solersque, den der Nuntius ebenfalls zitiert. Die in der Bulle De salute animarum enthaltene Verpflichtung zur königlichen Dotation erfüllte Preußen trotz des wiederholten Drängens der kirchlichen Autoritäten und der katholischen Parlamentarier nie. Die Bulle regelt, dass das Stiftungsvermögen für alle Bedürfnisse der Diözesen ausreichen und dass es auch stabil sein, also für den zukünftigen Finanzbedarf der Kirche ausreichen muss (congrua et firma). Deshalb wies der Heilige Stuhl die von der preußischen Regierung bis heute hartnäckig vertretene Theorie zurück, dass es sich dabei um eine geschlossene Dotation mit einer fixen Summe handelt. Pacelli zitiert aus einer einschlägigen Denkschrift des Staatssekretariats an den außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister Preußens beim Heiligen Stuhl von Rotenhan aus dem Jahr 1903.Der Nuntius berichtet von drei Konferenzen, die im Juni 1927 zu diesem Thema in der Nuntiatur stattfanden und an denen von preußischer Seite der Ministerialdirektor im Kultusministerium Trendelenburg, der Breslauer Juraprofessor Heyer und der Ministerialrat im Finanzministerium Du Mesnil und von kirchlicher Seite neben Pacelli sein Vertrauter Kass und der Paderborner Domkapitular und Landtagsabgeordnete Linneborn teilnahmen. Pacelli erinnert an seinen Bericht vom 10. April 1926 und an die entsprechende Weisung vom 1. Mai des gleichen Jahres. Die preußische Regierung forderte von Beginn an einen definitiven Verzicht des Heiligen Stuhls auf die Dotation in Form von Grundbesitz und argumentierte damit, dass das Konkordat ansonsten kaum die Zustimmung des Parlaments erlangen würde. Pacelli wies dies weisungsgemäß zurück und forderte nicht die sofortige Umsetzung, sondern die Bestätigung der grundsätzlichen Dauerhaftigkeit dieser staatlichen Verpflichtung im Konkordat. Du Mesnil erwiderte, dass die Dotation in Form von Grundbesitz ein wirtschaftlicher Anachronismus und der Regierungsvorschlag effektiver sei, da er etwa vor den Folgen einer möglichen Abwertung der Währung durch eine Inflation schütze. Er schlug vor, dass die Dotation im Konkordat neu festgelegt und der Grundsatz aufgestellt wird, dass sie entsprechend der Erhöhung der Gehälter der Arbeitnehmer und der Lebenshaltungskosten automatisch an die jeweils herrschenden wirtschaftlichen Verhältnisse angepasst wird. Damit gebe die Regierung die Maxime der geschlossenen Dotation auf, weshalb sie im Gegenzug erwarte, dass der Heilige Stuhl die Forderung nach der königlichen Dotation aufgebe, die wie ein Damoklesschwert über dem Staat hänge. Pacelli wies darauf hin, dass dieser Vorschlag zwar einen Fortschritt darstelle, dass der Heilige Stuhl die Theorie der geschlossenen Dotation jedoch nie anerkannt habe. Darüber hinaus machte er darauf aufmerksam, dass der Heilige Stuhl neben der Stabilität stets darauf geachtet habe, dass die Geistlichen nicht zu Angestellten des Staats würden, was im gegenwärtigen parlamentarischen System noch bedeutsamer sei. Die vorgeschlagene Regelung enthalte keine Möglichkeit, die Zahlung der Gehälter in Zukunft durch eine echte Dotation zu ersetzen, sollte der Heilige Stuhl dies verlangen. Der Nuntius bat die staatlichen Vertreter darum, zu prüfen, wie eine solche legitime Forderung des Heiligen Stuhls zumindest grundsätzlich und für eine ferne Zukunft umgesetzt werden könnte. Kaas fügte hinzu, dass Klerus und Laien in Preußen nicht verstehen würden, würde der Heilige Stuhl auf das Recht der königlichen Dotation verzichten. Die staatlichen Vertreter schlugen am 25. Juni eine Formulierung vor, deren Wortlaut der Nuntius auf Deutsch und auf Italienisch wiedergibt. Dabei handelt es sich um einen Kompromiss, nach dem die alten Rechte wieder aufleben würden im Fall, dass die Regelungen entweder durch Ablösung der Staatsleistungen nach Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung oder aus einem anderen Rechtsgrund wegfallen sollten. Pacelli wies darauf hin, dass diese Fälle nur von geringer praktischer Bedeutung seien, da er es für sehr unwahrscheinlich hält, dass sie eintreten - außer im Fall eines offenen Konflikts zwischen Preußen und dem Heiligen Stuhl. Allerdings sei es weiterhin wie im Kulturkampf geschehen möglich, gegen die Vereinbarung über finanzielle Zuwendungen für Einzelpersonen zu verstoßen, was in den Vorschlag hätte aufgenommen werden müssen. Die staatlichen Vertreter hielten dagegen, dass ein Aufflammen des Kulturkampfs nicht zu befürchten sei und auch Linneborn verteidigte den Regierungsvorschlag. Pacelli wies seinerseits darauf hin, dass der Heilige Stuhl bei den Verhandlungen um die Zirkumskriptionsbullen der kirchlichen Unabhängigkeit die größtmögliche Bedeutung beigemessen habe und dass er einem Verzicht auf die königliche Dotation auch jetzt nicht zustimmen könne. Die Diskussion wurde erst wieder in drei Sitzungen im Dezember aufgenommen, in denen die staatlichen Vertreter vorschlugen, das Wort "Rechtsgrund" durch das allgemeinere Wort "Grund" zu ersetzen. Außerdem schlugen sie im beiliegenden Entwurf die einzelnen Posten für die Dotation der Diözesen Preußens vor, ohne jedoch Angaben über deren Höhe zu machen. Sie begründeten das damit, dass die Reform der Beamtenbesoldung noch nicht durchgeführt sei, dass parallel zu den Gesprächen mit dem Heiligen Stuhl auch Verhandlungen mit den Vertretern der protestantischen Konfession geführt würden, die sich auch auf die laufenden Gespräche auswirken würden, und dass die Regierung keine konkreten Vorschläge vorlegen könne, solange sie die Entscheidung des Heiligen Stuhls zu den Punkten noch nicht kenne, die sie am meisten interessiert. Pacelli bezeichnet diese Argumentation als schwache Ausrede, denn in Wahrheit weigerte sich der liberale Finanzminister Höpker-Aschoff, der ein unerbittlicher Gegner des Konkordats ist, entsprechende Summen für die Dotation anzugeben. Pacelli erklärte, dass es unmöglich sei, ohne konkrete Zahlen ernsthaft weiter zu verhandeln. Außerdem legte er weisungsgemäß dar, dass sich der Heilige Stuhl erst dann endgültig zu einzelnen Punkten des Konkordats äußern könne, wenn ein vollständiger Entwurf desselben vorliege. Obschon damit eine fruchtbare Diskussion unmöglich war, wurden einige besonders wichtige Punkte wie die Seminare, die Kirchensteuer und die Zulagen für die Pfarrer zumindest im Grundsatz besprochen.
In den Zirkumskriptionsbullen wird die staatliche Verpflichtung deutlich benannt, für die finanzielle Ausstattung der diözesanen Institute oder Seminare zu sorgen, die der Ausbildung des Klerus dienen. Der Nuntius zitiert die entsprechenden Artikel der unterschiedlichen Bullen. Außerdem erinnert er an seinen einschlägigen Bericht vom 26. Januar 1928 über die Katholisch-Theologische Fakultät in Tübingen, an eine Darlegung des Heiligen Stuhls zur Erklärung der protestantischen Fürsten aus dem Jahr 1819 sowie an die nachfolgende Note des damaligen Kardinalstaatssekretärs Consalvi. Im Gegensatz zur preußischen Regierung, die das Seminar auf das letzte praktische Jahr und damit das Priesterseminar beschränken möchte, erklärte der Heilige Stuhl mehrfach die Position des Konzils von Trient als verbindlich, zuletzt im CIC/1917, can. 1354. Der Nuntius zitiert aus den entsprechenden Artikeln der Zirkumskriptionsbullen. Dabei macht er auf einen Fehler in der Bulle Provida solersque aufmerksam, die behauptet, dass es unter anderem in der Diözese Limburg ein Seminar gemäß den Vorschriften des Trienter Konzils gab, was laut Pacelli nicht der historischen Wahrheit entspricht. Ohne Akteneinsicht kann er sich nicht erklären, wie dieser Fehler zustande kam. Er geht davon aus, dass dies an Fehlinformationen des damaligen Titularbischofs Kessler liegt, der die Bulle ausführte und der für seine Unterwürfigkeit gegenüber den staatlichen Behörden bekannt war. Im Ausführungsdekret scheinen die Bestimmungen des Trienter Konzils allein durch das praktische Seminar erfüllt zu sein, was nicht ohne Folgen blieb, wenn etwa der württembergische Staatsrat Schmidlin 1821 die Vorschriften des Trienter Konzils als von rein historischem Interesse bezeichnete. Pacelli fügt hinzu, dass die Summen, zu denen die Regierungen verpflichtet wurden, auch nicht für mehr als für das einjährige Priesterseminar ausreichen. Die Bullen wurden in dieser Version akzeptiert und ratifiziert. Die preußischen Bischöfe forderten 1851 und 1853 energisch die Verpflichtung des Staats ein, tridentinische Seminare zu gründen und zu finanzieren. Die preußischen Regierungen setzten sich hingegen mit allen Mitteln dafür ein, dass die Kleriker ihre wissenschaftliche Ausbildung an den Universitäten erhielten, wo sie ihren Einfluss geltend machen können. Dies geschieht bekanntlich in den Diözesen Köln, Münster, Breslau und Ermland. Die Theologiestudenten sind in Internaten untergebracht, die unabhängig vom Priesterseminar sind. In Paderborn wurde die alte Universität unterdrückt und nach fünfzigjährigen Verhandlungen eine bischöfliche Akademie errichtet. In Fulda und Trier gibt es das Tridentinische Seminar für das gesamte philosophisch-theologische Studium. In Hildesheim und Osnabrück hingegen gibt es nur das Priesterseminar für das letzte praktische Jahr, weshalb die Studenten gezwungen sind, außerhalb zu studieren. Gleiches gilt für Limburg, dessen Theologiestudenten bisher im Fuldaer Priesterseminar waren. Zukünftig werden sie an der bischöflichen Jesuitenhochschule in St. Georgen studieren. Derzeit zahlt die Regierung die Gehälter der Professoren der Katholisch-Theologischen Fakultäten in Bonn, Breslau und Münster sowie der Akademie in Braunsberg, die als Staatsbeamte gelten. Sie möchte die Staatsleistungen auf das praktische Priesterseminar beschränken, und auch diese sehr restriktiv handhaben. Die eingeschränkte Auslegung des Begriffs Seminar, über die sich die Bischöfe uneinig waren, wurde auch von den anderen deutschen Staaten inklusive Bayern übernommen, weshalb es Pacelli einige Mühe kostete, die richtige Auffassung im Konkordat mit Bayern durchzusetzen. Zwar anerkannten die preußischen Vertreter in den geschilderten Verhandlungen auf theoretischer Ebene die Berechtigung seiner Argumentation. Pacelli bezeichnet es allerdings als völlig offen, ob die Regierung entsprechende finanzielle Verpflichtungen übernehmen wird.
in den Diskussionen mit den staatlichen Vertretern wurde auch die Frage diskutiert, ob und in welchem Umfang Kirchensteuern in die Einnahmen der Diözesen miteinberechnet werden sollen. Es gibt sowohl die Kathedral- als auch die Diözesansteuer. Die Pfarrer erheben für seelsorgliche Handlungen die Kathedralsteuer und führen sie über die Dekane an die bischöflichen Ordinariate ab. Die 1825 erfolgte Einführung stellte einen offenen Verstoß gegen die Zirkumskriptionsbullen dar, da der Staat damit einen Teil seiner finanziellen Verpflichtungen auf die Katholiken übertrug. Pacelli zitiert aus einem vergeblichen Protest des Breslauer Fürstbischofs Schimonsky sowie aus einem Bericht des Ermländer Bischofs Prinz von Hohenzollern-Hechingen, der die Steuer letztlich akzeptierte, weil dadurch für die Erhaltung der Domkirchen die bestmögliche Vorsorge getroffen wurde. Preußen stimmte im Jahr 1906 auf Druck des preußischen Episkopats, der Domkapitel, der katholischen Parlamentarier und des Heiligen Stuhls selbst zu, die finanziellen Leistungen an die Kirche zu erhöhen. Diese waren nicht mehr ausreichend, um die Ausgaben für die Diözesanverwaltung, den Bau der Domkirchen sowie für die bischöflichen Seminare und theologischen Lehranstalten zu decken. Die Regierung forderte, dass die Diözesen ihrerseits einen Beitrag dazu leisten sollten, indem eine Diözesansteuer eingeführt wurde. Die Bischöfe stimmten notgedrungen zu, so dass das entsprechende Gesetz erlassen wurde. Der damalige Breslauer Fürstbischof Kardinal Kopp informierte den Heiligen Stuhl darüber. Nun leitete der amtierende Breslauer Fürstbischof Kardinal Bertram ein Postulat des erzbischöflichen Kölner Ordinariats vom August 1927 weiter, das fordert, dass die preußische Regierung endlich ihren Verpflichtungen aus den Zirkumskriptionsbullen im vollen Umfang nachkommt und die katholische Bevölkerung nicht durch die Diözesansteuer stärker belastet wird. Bertram fügte hinzu, dass die Fuldaer Bischofskonferenz die Auffassung vertrat, dass eine so bedeutsame Erhöhung der Staatsleistungen, wie sie im Falle der Abschaffung der Diözesansteuer notwendig wäre, nicht zu erwarten sei. Pacelli brachte diese Argumentation in die Verhandlungen mit den Regierungsvertretern ein, die der Abschaffung der Kathedralsteuer zustimmten. Trendelenburg erinnerte allerdings daran, dass Kardinal Kopp anlässlich der Einführung der Diözesansteuer im Herrenhaus die Dankbarkeit des preußischen Episkopats für das Wohlwollen des Staats zum Ausdruck gebracht hatte. Pacelli erwiderte, dass eine solche Aussage den Heiligen Stuhl nicht binden könne, da nur er und nicht Kopp für die Erfüllung oder Nichterfüllung der Zirkumskriptionsbullen zuständig sei, und dass die Bischöfe dieser Regelung nur notgedrungen zugestimmt hätten.
Der Nuntius weist darauf hin, dass die Zirkumskriptionsbullen im Gegensatz zum alten Konkordat mit Bayern von 1817 leider nicht über die Pfarreien sprechen, deren Güter nicht in die Säkularisation einbezogen wurden. In Preußen muss man zwischen solchen Pfarreien, die in Stiftungen, Abteien und säkularisierten Klöstern inkorporiert sind, und solchen, die nicht inkorporiert sind, unterscheiden. Die Dotation der inkorporierten Pfarreien ist Sache des Staats aufgrund des allgemeinen Grundsatzes der Rastatter und Regensburger Protokolle, der Paragrafen 36 und 37 des Reichsdeputationshauptschlusses und der Kabinettsorder Friedrich Wilhelms III. von 1834. Bei den nicht inkorporierten Pfarreien ist die Sache schwieriger. Preußen zahlt weiterhin erhebliche Summen als Beitrag zu den Pfarrgehältern, für die verschiedene Rechtsgrundlagen angeführt werden können. Mehrere anerkannte Autoren sind der Auffassung, dass sich aus Paragraf 35 des Reichsdeputationshauptschlusses ableiten lässt, dass der Staat nicht nur die Kosten für den Gottesdienst zu decken habe, sondern auch ganz allgemein für alle wesentlichen Bedürfnisse der Kirche aufkommen müsse. Andere Autoren hingegen vertreten die Position, dass sich daraus keine neuen Rechtspflichten des Staats zugunsten der Pfarreien ableiten lassen würden oder sie gehen sogar so weit, dass jegliche rechtliche Verpflichtung zurückgewiesen wird. Pacelli hält fest, dass das Recht der nicht inkorporierten Gemeinden höchst umstritten ist. Die öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Staats, den Kirchengemeinden finanzielle Unterstützungen zu leisten, beruht auf dem Gesetz, das diese Leistungen festschreibt, sowie auf einem über hundert Jahre alten Gewohnheitsrecht. Es ist allerdings subsidiär und wird nur dann gewährt, wenn die Pfarrei nicht dazu in der Lage ist, selbst die Pfarrbesoldung zu bezahlen. Bezüglich dieser Leistungsunfähigkeit zeigt Pacelli die Unterschiede der Gesetzgebung von 1905 und 1926 auf. Aktuell müssen die Pfarrgemeinden in einem solchen Fall eine zusätzliche Steuer in Höhe von 5 Prozent der Einkommenssteuer erheben. Der Nuntius lenkt die Aufmerksamkeit auf die linksrheinischen Pfarreien. Während der Besetzung säkularisierte Frankreich dort das Kircheneigentum. Auf Basis des Konkordats mit Frankreich von 1801 wurden diese Pfarreien versorgt und diese Verpflichtung ging anschließend auf Preußen über. Die Regierung erkennt dies allerdings nur für solche Gemeinden an, die bereits unter preußischer Herrschaft existierten, aber nicht für solche, die in französischer Zeit gegründet wurden. Der Nuntius schlug den staatlichen Vertretern im Rahmen der Verhandlungen vor, die Zulage für die Pfarrer zu erhalten. Er verwies auf die entsprechenden Bestimmungen im Konkordat mit Bayern, in dem der Heilige Stuhl den staatlichen Forderungen bezüglich der Besetzung von kirchlichen Stellen und der Ernennung der Pfarrer nur mit ausdrücklichem Bezug auf die erfolgten Staatsleistungen zustimmte. Pacelli machte deutlich, dass er sich nicht vorstellen könne, dass der Heilige Stuhl vergleichbare Zugeständnisse machen würde ohne eine entsprechende Gegenleistung. Trendelenburg wies diese Auffassung zurück, da der Staat damit zugeben würde, dass er die entsprechende Bestimmung ausschließlich aus diesem Grund erhalte, wobei dies sich seiner Auffassung nach aus dem Charakter der katholischen Kirche als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ergibt. Pacelli erwiderte seinerseits, dass dieser Charakter bereits in der Weimarer Reichsverfassung anerkannt ist, weshalb es sich dabei um kein neues Zugeständnis handelt. Abschließend stellt Pacelli fest, dass sich in der Frage der Dotation seitdem keine Fortschritte ergeben haben. Er befragte Kaas, Linneborn und den Zentrumsabgeordneten Lauscher bezüglich der kirchenfeindlichen Haltung von Finanzminister Höpker-Aschoff. Sie rieten, die nächsten Wahlen und die Bildung eines neuen Kabinetts abzuwarten. Die Zentrumspartei könnte dann versuchen zu erreichen, dass Höpker-Aschoff den Ministerposten räumen muss. Der Nuntius gibt der Hoffnung Ausdruck, dass die Verhandlungen dann zielführender wieder aufgenommen werden können.
Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia (Questione della dotazione della Chiesa
cattolica e dei corrispondenti obblighi dello Stato)
Col presente rispettoso Rapporto compio il dovere di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima intorno alla difficile e complicata questione della dotazione della Chiesa cattolica in Prussia


I titoli giuridici, sui quali si basa il diritto di dotazione della Chiesa cattolica in Prussia da parte dello Stato sono due: la secolarizzazione


221v
I. – La
secolarizzazioneL'atto giuridico, che diede a tutti i Principi secolari immediati dell'Impero germanico nel principio del secolo scorso la facoltà di secolarizzare i beni ecclesiastici, è, come è noto, il Reichsdeputationshauptschluß del 25 Febbraio 1803 (cfr. il testo in Karl Zeumer














1.) I beni ecclesiastici senz'altro secolarizzati e rimessi ai Principi secolari come indennità per le perdite subite in seguito alla pace di Lunéville

222r
aveva
ceduto alla Francia il suo territorio a sinistra del Reno (Entschädigungsgut). Di
essi trattano i §§ 1-34




Questi beni di indennità rimanevano gravati degli antichi oneri (altrechtliche Verpflichtungen), vale a dire delle obbligazioni ad essi inerenti prima della secolarizzazione, e le quali importavano in prima linea la dotazione delle parrocchie incorporate ai monasteri ed alle fondazioni secolarizzate, come pure quella delle fabbriche delle Chiese cattedrali nei vescovati parimenti secolarizzati.
2.) I beni ecclesiastici lasciati in virtù del § 35

222v
del Reichsdeputationshauptschluß a libera
disposizione dei Principi secolari (Dispositionsgut), e comprendenti il patrimonio
delle fondazioni, Abbazie e Monasteri, così negli antichi come nei nuovi possedimenti, il
cui impiego non era nominatamente e formalmente (cfr. § 36

È assai difficile di stimare il valore dei beni secolarizzati all'epoca della secolarizzazione stessa. La somma indicata nel Kirchenlexikon

223r
Klüber, giurista contemporaneo
(op. cit., Abt. 3, pag. 404), sarebbe di 420 milioni di
fiorini, ma essa non rappresenterebbe in realtà se non circa un terzo del vero valore
(Schmitt, Die Ablösung, pagg. 18-21). Assai più difficile è di
calcolare il valore odierno dei beni in questione, massime se si consideri il grande aumento
di prezzo dei fondi stabili (Schmitt, ibid.).II. – La secolarizzazione in Prussia.
1.) "Beni d'indennità" acquistati dalla Prussia – La Prussia aveva ceduto alla Francia nelle paci di Basilea


223v
essa lo ricuperò, ad
eccezione del vescovato di Hildesheim, coll'aggiunta anzi dei vescovati (Kurlande) di
Colonia e di Treviri.I grandi vantaggi finanziari, che la Prussia ritrasse e ritrae ancora dagli antichi possedimenti ecclesiastici, derivano così non solo dalle secolarizzazioni da essa stessa effettuate, ma anche da quelle compiute dalla Francia e dagli altri Governi nei territori attribuiti poi alla Prussia medesima nel Congresso di Vienna. La obbiezione, mossa anche nelle trattative preliminari per la Bolla De salute animarum, che cioè il fisco prussiano non aveva percepito alcun profitto dai beni ecclesiastici di queste provincie, manca di fondamento. Allorché infatti la Prussia prese possesso delle medesime (1815), una gran parte dei beni, di cui erasi impadronito lo Stato francese e gli altri Governi, non era stato ancora alienato. Inoltre nella pace di Parigi

2.) Riguardo ai "beni a disposizione" la Prussia sfruttò largamente, prima e dopo il 1815, nell'ovest come nell'est, la facoltà di secolarizzare concessa, come si è visto, dal Reichsdeputationshauptschluß. Nell'est ciò avvenne in virtù del regio editto del 30 Ottobre 1810

224r
i beni ecclesiastici della Monarchia (Gesetzsammlung f. die Königl. Preußischen Staaten


Un dettagliato prospetto sulle perdite della Chiesa cattolica in Prussia e sui lucri dello Stato prussiano in seguito alla secolarizzazione è dato dal Müssener (op. cit., pagg. 23-34). Il valore dei beni medesimi si calcola che ascenda ad almeno un miliardo di Marchi (ibid., pag. 34).
III. La dotazione delle diocesi in Prussia
Come si è sopra accennato, il § 35 del Reichsdeputationshauptschluß, concedendo ai Principi la secolarizzazione dei "beni a disposizione", aggiungeva la condizione "della ferma e durevole dotazione delle Chiese cattedrali". Le archidiocesi e le diocesi, a norma del § 62

224v
circoscrizione mediante una speciale
Convenzione colla S. Sede (cfr. Schmitt, Staat und Kirche, pag. 16 nota 10 e pag. 48 nota 3).Le Convenzioni, le quali, un secolo fa, hanno regolato per la Prussia, nel suo territorio attuale, la nuova circoscrizione e la dotazione delle Chiese cattedrali, sono, come è risaputo, contenute nelle Bolle seguenti:
1.) La Bolla De salute animarum del 16 Luglio 1821 (riprodotta nella Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità civili





2.) Le Bolle Provida solersque


225r
le diocesi di Hildesheim e
di Osnabrück (territorio dell'antico Regno di Hannover).Sembra ora opportuno di ricordare brevemente il valore e la natura della dotazione fissata in virtù delle anzidette Bolle concordate, come anche il modo in cui essa venne eseguita.
Il Congresso di Vienna non aveva portato alcuna soluzione alla questione delle dotazioni per la Chiesa cattolica, derivante dal Reichsdeputationshauptschluß. Egualmente erano falliti, a causa della opposizione della Prussia, i tentativi fatti prima e durante il Congresso, di risolverla, insieme ad un regolamento complessivo delle cose ecclesiastiche, mediante un Concordato





225v
Dr. Emil Friedberg



Già sin dal 28 Luglio 1815 una lettera del Cancelliere Principe von Hardenberg






226r
Berthold Georg Niebuhr aus Briefen desselben etc.







Per ciò che riguarda la questione delle dotazioni, il Governo di Berlino

226v
disposizioni del
Reichsdeputationshauptschluß, le quali prescrivevano una sicura e stabile
dotazione delle diocesi e degli istituti diocesani, non avrebbero potuto essere adempiute se
non mediante l'attribuzione di beni immobili, ma soprattutto che la S. Sede sarebbe
rimasta ferma nell'esigere che le dotazioni medesime consistessero in fondi da cedersi in
piena proprietà della Chiesa. Ciò risulta con ogni chiarezza dal Rapporto del sunnominato
Ministro Niebuhr in data del 17 Luglio 1819, riprodotto dal Mejer,
op. cit., III, pagg. 89-90. Senonché fin dal principio il Governo
prussiano cercò di eludere tale giusta richiesta; infatti nel progetto di Convenzione
preparato nell'aprile 1818 si ammise bensì la dotazione in beni stabili, tuttavia colla
clausola "in quanto il Re lo ritenga possibile", clausola alla quale si oppose energicamente
lo Schmedding osservando "che essa distruggeva l'impegno. Nelle provincie dell'est la
possibilità era indubbia, ed il Reichdeputationshauptschluß ne imponeva l'obbligo"
(Mejer, op. cit., II, 2, pag. 99 in nota).Malgrado ciò, si fece sempre di nuovo il tentativo di fissare la dotazione in annue rendite od assegni in danaro, da pagarsi dalla cassa dello Stato, sebbene il Niebuhr in un suo Rapporto del 15 Ottobre 1819 chiaramente indicasse la impossibilità di fare accettare una simile proposta dalla S. Sede (cfr. Mejer, op. cit., III, pagg. 98-99). Finalmente si ad-
227r
divenne alla soluzione, di cui è parola nel paragrafo XLII
227v
annualmente i frutti
corrispondenti a quelli, che si sarebbero dovuti ritrarre dai censi medesimi. Ecco le parole
stesse del succitato paragrafo:"Super publicis Regni sylvis nominatim designandis tot census auctoritate Regia imponentur, quot erunt Dioeceses dotandae, et in respectiva quantitate, ut ex iis annui fructus ab omnibus, cuiuscumque generis, oneribus prorsus liberi percipi possint, qui satis sint, vel ad integram ipsarum Dioecesium dotationem si nullam actu habeant, vel ad supplementum eiusdem dotationis si partem aliquam suorum bonorum adhuc possideant, ita ut singulae Dioeceses eos annuos redditus imposterum habeant, qui redditibus prò Archiepiscopali vel Episcopali mensa, prò Capitulo, prò Seminario Dioecesano proque Suffraganeo statutis in quantitate singulis inferius designanda perfecte respondeant, atque huiusmodi censuum proprietas in legitima validaque Regni forma stipulanda et a praelaudato Rege subscribenda unicuique Ecclesiae conferetur. Et quoniam enunciatae sylvae, prout et publica bona omnia Regni Borussiae, ob aes alienum a Gubernio bellorum causa contractum, hypotheca gravata sunt, atque ob id super nulla earum parte census imponi eorumque fructus percipi, salva fide, possunt, antequam, imminuta per solutiones a Gubernio creditoribus hypothecariis factas aeris alieni summa, sufficiens sylvarum quantitas hypothecae vinculo liberata fuerit; cumque secundum legem, qua Serenissimus Rex creditoribus
228r
publicis cavit, anno millesimo octingentesimo
trigesimo tertio a Magistratibus definiendum sit, qui agri ab eo vinculo soluti, quique
adhuc nexi remanebunt; hinc decernimus praedictos census super sylvis memoratis dicto anno
millesimo octingentesimo trigesimo tertio, et citius si prius antedictae sylvae ab hypotheca
saltem prò rata censuum imponendorum liberatae fuerint, esse imponendos, proptereaque a
singulis Dioecesibus immediate saltem post annum millesimum octingentesimum trigesimum
tertium praedictorum censuum fructus esse percipiendos; ex nunc autem usque ad totum annum
millesimum octingentesimum trigesimum tertium, vel usque ad celeriorem dictorum censuum
impositionem, eamdem argenti summam fructibus censuum respondentem ab Aerariis
provincialibus unicuique Dioecesi esse numerandam. Ne vero ullo modo numerationis prorogatio
ultra annum millesimum octingentesimum trigesimum tertium timeri possit, quum forte
Magistratus intercesserint, ne census imponantur, non satis diminuta publici aeris alieni
quantitate,laudatus Rex ultro promisit conceptisque verbis sese obligavit, si praeter omnem
expectationem id accidat, se curaturum esse, ut tot agri Regiis impensis emantur pleno
dominii jure singulis Ecclesiis tradendi, quot necessarii sint, ut eorum redditus annuas
illas summas exaequent, quae a censibus percipiendae essent, nisi impedimentum illud
intercessisset."228v
Il Governo prussiano fu soddisfatto di aver
almeno ottenuto una dilazione per la imposizione dei cenai sino all'anno 1833, ed il
Niebuhr, in una lettera al Direttore nel Ministero del Culto, von
Nicolovius
Simili disposizioni circa l'obbligo della dotazione in beni stabili si riscontrano pure, per ciò che concerne le diocesi, ora prussiane, di Fulda e di Limburgo, nella Bolla concordata di circoscrizione Provida solersque del 16 Agosto 1821, nella quale si legge


229r
ceses sunt positae, oblata ex expressa fuerunt": e per
le diocesi di Hildesheim e di Osnabrück, ora parimenti prussiane, nella Bolla Impensa
Romanorum Pontificum del 26 Marzo 1824, ove si dispone


L'obbligo assunto nella Bolla De salute animarum
229v
relativo alla dotazione reale delle diocesi non fu mai
eseguito dallo Stato prussiano.2 Come infatti riferisce il Müssener
(op. cit. pag. 147 e segg., 139 e segg.), riuscì a prevalere in seno al
Governo la tendenza contraria, manifestatasi già durante le trattative preliminari per la
Bolla medesima. Essa era rappresentata dai circoli, i quali seguivano in materia di politica
ecclesiastica le vedute di Guglielmo von Humboldt, che sosteneva doversi rifiutare la
dotazione in beni immobili, poiché in tal guisa la Chiesa si sarebbe resa finanziariamente
indipendente dallo Stato, il quale rimarrebbe così privo della necessaria influenza sopra di
essa (cfr. Bruno Gebhardt


La dotazione, da attribuirsi alle singole diocesi, viene designata nella Bolla De salute animarum come firma et congrua. Essa doveva quindi esser tale da bastare pienamente
230r
a tutti i bisogni delle medesime
(congrua); doveva inoltre essere stabile (firma), vale a dire sufficiente
anche per il futuro alle necessità finanziarie della Chiesa. Sarebbe quindi erroneo
d'interpretare le parole "firma dotatio" nel senso che sia stata ivi fissata una
somma totale invariabile per sempre (cfr. Müssener, op. cit. pag. 59 e segg.). Questa teoria della cosiddetta
"dotazione chiusa" (geschlossene Dotation), sostenuta sino ad ora ostinatamente dal
Governo Prussiano


230v
doversi cioè ritenere come stabilmente
inalterabili le dotazioni fissate in passato, appare chiaramente ed esplicitamente
nell'approvazione pontificia della Convenzione


231r
delle Convenzioni, le dotazioni fissate di mutuo
accordo avrebbero dovuto essere rinvestite, in un dato periodo di tempo, in beni immobili,
che avrebbero dovuto passare in proprietà assoluta delle rispettive Chiese. Se ciò fosse
avvenuto, le rendite sarebbero oggi naturalmente aumentate per il solo fatto che le
proprietà rustiche hanno acquistato un maggior valore. Ora, non avendo lo Stato, come era
conveniente, rinvestite ancora le dotazioni in beni immobili, sembra conveniente che esso
pensi a migliorare le sorti e le condizioni economiche della Chiesa".Nei giorni 20, 23 e 25 Giugno dello scorso anno ebbero luogo nella Nunziatura tre conferenze







231v
dettaglio ai Commissari governativi i desideri
dell'Episcopato e dei Capitoli.Come ebbi già l'onore di riferire all'Eminenza Vostra nel rispettoso Rapporto N. 35116 del 10 Aprile 1926, il Governo prussiano

232r
contestabile, risultante dalle
Bolle concordate di circoscrizione.Replicò il Consigliere ministeriale Sig. du Mesnil, cercando, in una lunga esposizione, di dimostrare come le condizioni economiche nel 1821 - anno, in cui venne emanata la Bolla De salute animarum - fossero essenzialmente diverse dalle attuali. In quell'epoca la proprietà fondiaria rappresentava il tipo normale, ed anzi unico di una stabile dotazione. La Prussia di allora era un Paese prevalentemente agrario; oggi invece, in conseguenza dello sviluppo industriale, le condizioni dell'agricoltura son divenute tali, che una dotazione in beni rustici riuscirebbe di grande detrimento anche per la Chiesa. Sarebbe quindi, sotto l'aspetto economico, un anacronismo, se si volesse ora assicurare in tal guisa la stabilità della dotazione. - Molto più efficace è invece <(egli soggiunse)>3 il piano prospettato dal Governo. Il regolamento finanziario stabilito nella Bolla De salute animarum aveva il difetto fondamentale che, in seguito alla non effettuata dotazione in fondi stabili, esso non presentava alcuna sufficiente garanzia in caso di deprezzamento della moneta, come si poté constatare durante il periodo dell'inflazione. Affine d'impedire il ripetersi di così grave inconveniente, il Ministro delle Finanze è pronto a determinare nuovamente nel Concordato l'ammontare delle varie dotazioni ed a stabilire il principio che, corrispondentemente all'aumento degli stipendi
232v
degli
impiegati ed alle mutazioni del costo della vita, esse debbano essere automaticamente
adattate alle necessità economiche di ciascun tempo. In tale maniera viene abbandonata la
massima della "dotazione chiusa", che ha dominato durante un secolo nella prassi
amministrativa dello Stato prussiano; ciò rappresenta un incalcolabile vantaggio per la
Chiesa, del quale giova sperare che la S. Sede prenderà atto con soddisfazione, e che
senza dubbio incontrerà in Germania il compiacimento di tutti i circoli ecclesiastici
interessati. Al tempo stesso, però, in cui il Governo è disposto a fare una così importante
concessione, gli riuscirebbe intollerabile di doversi aspettare ogni momento che la
S. Sede reclami l'effettuazione della dotazione reale. - Il Direttore ministeriale
Trendelenburg ed il Prof. Heyer appoggiarono le surriferite vedute del rappresentante
del Ministero delle Finanze, sostenendo anche essi l'impossibilità di ammettere un
principio, che costituirebbe per lo Stato una permanente "spada di Damocle".Risposi dal canto mio che non intendevo di negare essere l'accettazione della massima dell'adattamento delle prestazioni finanziarie alle condizioni economiche di ciascun tempo (massima adottata, del resto, anche nel Concordato bavarese


233r
disfacente progresso di
fronte alla teoria della "dotazione chiusa", affermata sino ad ora sempre dallo Stato
prussiano, ma osservai che questa teoria era falsa e non era stata mai ammessa dalla
S. Sede. Non era nemmeno mia intenzione di disconoscere che col piano proposto le
dotazioni acquistavano una stabilità, che aveva fatto così miserabilmente difetto
nell'antico sistema, massime al tempo della inflazione

233v
prussiani. Ora l'importanza di un tale carattere
non è diminuta ai giorni nostri; che anzi apparisce anche maggiore nell'attuale regime
parlamentare. Sotto questo punto di vista però la soluzione proposta dal
Sig. Commissario del Ministero delle Finanze non offre alcuna garanzia, giacché fa gli
ecclesiastici salariati del Governo e non dà per l'avvenire alcuna possibilità di sostituire
il pagamento degli stipendi con una dotazione reale, nel caso in cui la S. Sede, mutate
le circostanze, credesse opportuno di chiederne l'attuazione. Non mi rimaneva quindi che di
pregare i Signori Commissari dei Ministeri del Culto e delle Finanze di studiare un modo, il
quale lasciasse la via aperta, almeno in linea di massima e per un sia pure lontano
avvenire, ad una così legittima domanda della S. Sede.Il Revmo Mons. Kaas aggiunse da parte sua che una rinunzia della S. Sede al diritto anche teorico circa la dotazione reale non verrebbe compresa dal clero e dalla popolazione cattolica della Prussia, e darebbe senza dubbio luogo a critiche. Il progetto del Governo non sembra d'accordo neppure col diritto beneficiale ecclesiastico, basato sul principio della dotazione in beni stabili.
In seguito a ciò, nella seduta del Sabato 25 Giugno, i negoziatori prussiani proposero la seguente formula:
"Für den Fall, daß die hier getroffene Regelung infol-
234r
ge einer Ablösung
der Staatsleistungen nach Artikel 138

Vale a dire:
"Per il caso, in cui il regolamento qui preso venisse a cadere in conseguenza di uno svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato a norma dell'articolo 138 della Costituzione del Reich o per altro motivo legale4, tutti i diritti ed eccezioni derivanti da antichi titoli giurìdici rimangono riservati".5
Questa formula rappresenta, come è chiaro, una specie di compromesso fra la domanda della S. Sede circa la permanenza, almeno in linea di massima, del diritto alla dotazione in beni immobili, e la rinunzia definitiva alla medesima richiesta dal Governo. Secondo detta formula, invero, quel diritto verrebbe a rivivere in due casi: 1.°) nel caso dello svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, previsto nell'articolo 138 della Costituzione del Reich, e 2.°) nel caso, in cui il regolamento delle prestazioni medesime fissato nel nuovo Concordato in forma di assegni o rendite annue, adattate alle condizioni economiche di ciascun tempo, venisse a cadere per un qualsiasi altro motivo legale. In tali casi reviviscunt tutti i diritti e
234v
le eccezioni derivanti da antichi titoli giuridici, vale a
dire tutti i diritti provenienti dalla secolarizzazione, dal
Reichsdeputationshauptschluß, dalle Bolle di circoscrizione, e quindi anche
quello relativo alla dotazione in beni immobili.I Commissari prussiani, i quali affermarono essere stata questa formula ritenuta come accettabile dai Revmi Mons. Kaas e Linneborn (che ne avevano avuto privatamente conoscenza il giorno innanzi), ripeterono la osservazione già esposta nella seduta precedente; insistettero cioè di nuovo sull'importanza dell'abbandono del principio della "dotazione chiusa" e sulla impossibilità di fare approvare dal Parlamento questa (cosiddetta) concessione, se la S. Sede si riservava di rivendicare, malgrado ciò, in qualsiasi momento le piacesse, il diritto alla dotazione reale.
Da parte mia, feci notare che i due casi contemplati nella formula proposta avrebbero difficilmente una pratica attuazione. Infatti, quanto allo svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, sebbene sia realmente prescritta dall'articolo 138 capov. 1° della Costituzione germanica, nondimeno è convinzione generale che esso non si effettuerà per un tempo indefinito. Parimenti è assai improbabile, (salvo il caso di un aperto conflitto, il quale però condurrebbe verisimilmente alla denunzia unilaterale dell'intie-
235r
ro Concordato da parte del Governo) che si
verifichi la seconda ipotesi, vale a dire che il Governo dichiari giuridicamente decaduto il
regolamento introdotto dal nuovo Concordato, sia in tutto, sia anche soltanto in parte,
ossia quanto all'uno od all'altro capo delle dotazioni ivi fissate (ad es. quella
concernente i Canonici). Possibile è invece il caso della violazione dell'accordo circa le
prestazioni finanziarie riguardo ai singoli, come in realtà avvenne ripetutamente all'epoca
del Kulturkampf
I Commissari prussiani opposero che dopo le infelici esperienze fatte al tempo del Kulturkampf, non vi era da temere in tempi normali il rinnovarsi di simili conflitti. Lo stesso Mons. Linneborn difese la soluzione proposta dal Governo, affermando che essa assicurava la stabilità delle dotazioni; onde mi vidi costretto a ripetere, anche di fronte
235v
al detto Prelato, come la
S. Sede durante le trattative per le Bolle di circoscrizione aveva dato il massimo peso
ad un altro carattere delle dotazioni medesime, vale a dire alla loro indipendenza, e
che quindi non vedevo come Essa potrebbe ora accondiscendere alla rinunzia voluta dal
Governo.Essendo la questione rimasta in tal guisa insoluta, e poiché in seguito al congedo estivo del Sig. Trendelenburg le sedute dovettero rimanere temporaneamente sospese ed il Ministero del Culto dové quindi preparare, d'accordo con quello delle Finanze, gli elementi necessari per la ulteriore discussione, questa non poté essere ripresa che nelle conferenze del 13, 17 e 18 Dicembre. Quanto alla surriferita formula i Commissari governativi proposero di sostituire la parola "Rechtsgrunde" (motivo legale) coll'altra più generale e più ampia "Grunde" (motivo).
Venendo poi alle singole partite della dotazione per le diocesi della Prussia, essi mi presentarono <un>7 progetto (cfr. Allegato), nel quale però non erano indicate le somme, che lo Stato si obbligava a versare. I Commissari cercarono nuovamente di mettere in luce i vantaggi del nuovo regolamento in confronto colle disposizioni della Bolla De salute animarum, rilevando in modo speciale che, secondo la lettera e (cfr. altresì la lettera h capov. 3), le rispettive rendite "dovrebbero essere adattate alla condizione economica di ciascun tempo nella stessa propozione [sic] come le corrispondenti somme fissate dallo Stato per le paghe dei suoi impiegati".
236r
Essi
si sforzarono poi di giustificare la mancanza delle cifre nell'anzidetto progetto di
dotazione coi seguenti argomenti: 1°) perché non era stata ancora effettuata la riforma



236v
del 4 Novembre 1926, rilevai che la S. Sede non
potrebbe pronunziarsi definitivamente circa punti speciali, senza avere prima sotto gli
occhi uno schema completo di Concordato.Sebbene in tal guisa una proficua discussione di questo importante argomento apparisse inattuabile, furono tuttavia esaminati, almeno in linea di principio, alcuni punti più controversi e perciò di particolare importanza, tra i quali la dotazione dei Seminari, le tasse ecclesiastiche e gli assegni per i parroci. Mi sia quindi lecito di dare qui appresso qualche cenno su ciascuno di essi.
I - I Seminari
Le Bolle di circoscrizione hanno espresso con ogni chiarezza l'obbligo dello Stato di provvedere i mezzi per gli Istituti diocesani o Seminari destinati alla educazione e formazione del Clero. Così nella Bolla De salute animarum per le diocesi dell'antico Regno di Prussia si legge



237r
scopo Warmiensi, ut Clericorum Seminariis in qualibet
Dioecesi opportune constabiliendis, firma remanente possessione bonorum, quae ad praesens
obtinent, eas vel partiales vel integras, prout necessitas postulabit, bonorum dotationes
attribuet, quae ab adpromissa Serenissimi Borussiae Regis liberalitate
suppeditabuntur".Egualmente nella Bolla Impensa Romanorum Pontificum per le diocesi di Osnabrück e di Hildesheim si prescrive



237v
insuper Joanni Baptistae
episcopo iniungimus, ... ut designet in quod seminarium provinciae ecclesiasticae
Friburgensis clerici dioecesis Limburgensis recipi valeant, cum assignatione annua
supradictorum mille quingentorum florenorum usque dum proprium Limburgense Seminarium
erigatur". Anche per la diocesi di Fulda si ordina che
Quale fosse, del resto, la mente della S. Sede su questo punto così importante, apparisce con ogni evidenza, come ebbi già occasione di esporre più ampiamente nel rispettoso Rapporto N. 38849 del 26 Gennaio scorso relativo alla Facoltà teologica di Tübingen




238r
scrizione per la summenzionata Provincia del Reno
superiore Ad dominici gregis custodiamsi ripeteva
Non è superfluo di rilevare come, mentre nella Bolla De salute animarum per le diocesi del territorio dell'antica Prussia si ammette che ivi non esistevano, almeno dapertutto, i Seminari Tridentini(1), giacché si parla di "Clericorum Seminarium vel conservandum vel de novo quamprimum erigendum" e di "Clericorum Seminariis in qualibet Dioecesi opportune constabiliendis", invece per le diocesi della Provincia ecclesiastica del Reno superiore la Bolla Provida solersque afferma aversi già in esse, tranne quella di Limburg, il Seminarium puerorum ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione et institutione. Ciò però, secondo che ho avuto già l'onore di riferire diffusamente all'Eminenza Vostra nel succitato Rapporto N. 38849, non corrisponde alla verità storica, se si eccettui in parte la
238v
diocesi di Fulda (cfr. Richter




239r
i rispettivi
Governi intendevano di obbligarsi giuridicamente, non potevano bastare al più che per il
solo Priesterseminar. Fu così che i Governi medesimi, - i quali già di fronte all'Ultimatum





239v
In seguito i Memoriali dell'Episcopato della
detta Provincia del Marzo 1851

Checché sia di ciò, è certo che lo Stato prussiano ha cercato sempre con ogni mezzo di ottenere che, in luogo della fondazione di Seminari tridentini, anche il clero cattolico ricevesse la sua formazione scientifica nelle Università, ove esso più facilmente poteva esercitare la sua influenza. Così anche attualmente gli studenti di teologia delle diocesi di Colonia, di Münster, di Breslavia e di Warmia compiono, come è noto, il loro corso teologico nelle Facoltà teologiche delle rispettive Università e nell'Accademia di Braunsberg


240r
seminar; gli aspiranti al sacerdozio sono quindi obbligati a compiere i loro studi
scientifici fuori della diocesi. Lo stesso si verificava sinora per la diocesi di Limburgo,
i cui studenti di teologia erano sinora riuniti nel Seminario vescovile di Fulda; per
l'avvenire però essi compiranno i loro studi nell'Istituto vescovile
filosofico-teologico di S. Giorgio

Per ciò che riguarda i Seminari minori, in tutte le diocesi della Prussia sono stati eretti uno o più convitti (Alumnate, Knabenkonvikte, Gymnasialkonvikte, Knabenseminare), in cui vengono raccolti fanciulli, dei quali si nutre speranza che possano un giorno dedicarsi allo stato ecclesiastico.
Ora il Governo prussiano paga bensì gli onorari dei Professori delle tre Facoltà teologiche di Bonn



240v
Vescovo di Ermland (cfr. op. cit., pagg. 142-145), così anche per il Seminario pratico fu ben lungi
dal provvedere completamente ai bisogni del medesimo.Occorre, del resto, riconoscere che, mentre alcuni Vescovi volevano comprendere nel concetto del Seminario "l'intiera formazione superiore dei futuri ecclesiastici", altri lo consideravano, al pari del Governo, come limitato al Seminario pratico (cfr. Müssener, op. cit., pag. 144). Cosi l'Arcivescovo di Colonia

Tale interpretazione restrittiva fu data alla espressione "Seminario" da tutti gli altri Stati della Germania, compresa la Baviera. Soltanto con grandissima difficoltà riuscì all'umile sottoscritto di fare abbandonare simile falsa concezione nel nuovo Concordato bavarese del 29 Marzo 1924, ove infatti all'articolo 10 § 1 h) lo Stato bavarese si è ob-
241r
bligato a corrispondere convenienti sussidi ai Seminari
minori e maggiori, ordinati secondo le prescrizioni del Codice di diritto
canonico.Nelle conferenze coi Signori Commissari prussiani lo scrivente si è sforzato di far valere lo stesso punto di vista, ed essi hanno finito coll'ammettere teoricamente la giustezza del medesimo; è però ancora del tutto incerto, se e fino a quel [sic] punto sarà possibile di ottenere in pratica che il Governo si induca a riconoscere e ad adempiere in modo reale ed effettivo le sue obbligazioni finanziarie al riguardo.
II - Le tasse ecclesiastiche

Durante la discussione coi Commissari prussiani venne pure trattata la questione, se ed in quale misura le tasse ecclesiastiche debbano essere comprese nelle entrate delle diocesi. - Occorre distinguere a tale riguardo due specie di tasse ecclesiastiche, vale a dire 1.°) la tassa cosiddetta cattedrale (Kathedralsteuer), introdotta con Regio decreto




241v
giacché con essa
lo Stato faceva ricadere sui cattolici una parte dei suoi obblighi finanziari. Invano varie
Curie vescovili, in modo speciale quella di Colonia (cfr. Müssener, op. cit. pag. 78), di Münster (ibid. pag. 104)
e di Breslavia (ib. pagg. 114-115), reclamarono nei termini più energici contro
la tassa in discorso, che dissero inusitata, impopolare, ingiusta: "Questa imposta, così si
esprimeva il Principe-Vescovo di Breslavia nel suo Voto del 28 Maggio 1824, è qualche
cosa di completamento [sic] nuovo ed insolito nella diocesi e non si può in nessun modo
accollare ai fedeli. Il Vescovato di Breslavia era largamente dotato con beni stabili,
capitali e rendite. Se lo Stato gli aveva lasciato la sua proprietà, avrebbe potuto sempre
provvedere ai suoi bisogni. Ma poiché lo Stato medesimo si è appropriato tutti i beni
ecclesiastici, è esso soltanto tenuto a fornire la necessaria dotazione ... sarebbe una
grande ingiustizia, se alle parrocchie cattoliche della Slesia si imponessero tasse per
agevolare l'obbligo della dotazione incombente allo Stato, al quale sono andati tutti i
vantaggi della confisca della proprietà ecclesiastica. La miseria nel popolo è già così
generale, che esso in gran parte non è in grado di pagare gli stessi diritti di stola, i
quali, perché fissati coll'Editto
242r
sione farebbe, se ora
per ogni battesimo, per ogni matrimonio e per ogni funerale, dovesse essere pagata una nuova
tassa? Essa non servirebbe che a rendere odioso al popolo non solo lo Stato, ma anche il
clero e con esso la religione...". Lo stesso Esecutore della Bolla, Principe di
Hohenzollern, Vescovo di Ermland, si adoperò, ma inutilmente, allo stesso scopo (cfr. Müssener, op. cit., pag. 78 e 183); finì però in seguito
coll'accettare la cosa, come si rileva dal suo Rapporto per la S. Sede del
30 Giugno 1832, ove si legge: "Dacché è stata introdotta la tassa cattedrale, è
provveduto nel miglior modo alla manutenzione delle fabbriche delle Chiese cattedrali. Il
duomo di Colonia si viene da dieci anni riparando con notevole spesa. Deve soltanto
impedirsi che la tassa cattedrale, destinata esclusivamente per i bisogni delle chiese,
venga impiegata per altri scopi, al che inclinano alcuni Capitoli cattedrali"
(op. cit. pag. 144).2.) la [sic] tassa diocesana (Diözesansteuer). Nel 1906 il Governo prussiano, allorché, in seguito alle insistenze dell'Episcopato, dei Capitoli cattedrali, dei deputati del Centro

242v
insufficienti, pretese che, per sopperire alle spese
dell'amministrazione diocesana, della fabbrica della Chiesa cattedrale, dei Seminari
vescovili e degli Istituti d'insegnamento teologico, le diocesi stesse contribuissero colla
introduzione di una tassa diocesana. A tale scopo avrebbe dovuto promulgarsi una legge, in
virtù della quale l'Episcopato era autorizzato a riscuotere una tassa diocesana, che poteva
elevarsi sino al 3 per cento della imposta governativa sul reddito. L'Episcopato,
spinto dalla necessità, diede il suo consenso alle proposte del Governo. La corrispondente
legge




Ora però con Foglio del 25 Agosto 1927 l'Eminentissimo Sig. Cardinale Bertram

"Siamo rimasti assai sorpresi dalla comunicazione del
243r
Revmo Mons. Linneborn, secondo la quale il
Governo prussiano non desisterà dall'esigere che la tassa diocesana debba servire
all'adempimento degli oneri di dotazione. Si deve resistere con ogni fermezza a simili
tendenze dei rappresentanti del Governo. È ormai tempo finalmente che lo Stato prussiano
soddisfi intieramente ai suoi obblighi basati sulle Convenzioni e non ne faccia
ingiustamente ricadere il maggior peso sulla parte cattolica della popolazione, come ciò si
verifica manifestamente per mezzo della tassa diocesana".Il sullodato Eminentissimo aggiungeva che tale richiesta è pienamente fondata, ma che la Conferenza vescovile di Fulda



Questa per sé così giusta richiesta venne da me avan-
243v
zata nella conferenza del 17 Dicembre s.a.,
nella quale mi fu agevole di dimostrare, in base ai surriferiti dati, come le anzidette
tasse ecclesiastiche fossero state introdotte illegittimamente, mentre che il Governo
sarebbe tenuto a provvedere alla intiera dotazione delle diocesi. I Commissari governativi
concessero la soppressione della tassa cattedrale; per ciò invece che riguarda la tassa
diocesana, il Sig. Trendelenburg obbiettò che in occasione del nuovo regolamento del
1906 l'Episcopato non manifestò al riguardo alcun malcontento, ma anzi l'Eminentissimo
Cardinale Kopp espresse nella Camera dei Signori
III - Assegni per le parrocchie
Delle parrocchie (i cui beni, come si è già notato in principio, non furono compresi nella secolarizzazione),
244r
non
parlano pur troppo in alcun modo le Bolle concordate di circoscrizione, a differenza
dell'antico Concordato bavarese del 1817


In Prussia occorre distinguere le parrocchie incorporate alle fondazioni, Abazie e monasteri secolarizzati, dalle altre, vale a dire dalle non incorporate.
Quanto alle prime, ossia alle parrocchie incorporate, la loro dotazione, secondo che sì è parimenti rilevato in principio, incombe allo Stato (Schmitt, Staat und Kirche, pagg. 30-53; Die Ablösung, pagg. 62-88),
1.°) in virtù del principio generale enunciato nei Protocolli di Rastatt (Rastatter Protokolle


2.°) in forza dei §§ 36 e 77

3.°) in virtù dell'ordine di gabinetto

244v
(Kabinettsorder) del Re Federico Guglielmo III in data del 25 Settembre
1834. - Il Fischer





Più difficile è la questione circa le parrocchie non incorporate. Lo Stato prussiano fin dal secolo scorso, prima in virtù di ordini di gabinetto, poi, dopo l'emanazione della Costituzione prussiana

Vari dotti Autori affermano che tale obbligo dello Stato deriva dalla secolarizzazione. Infatti il § 35 del Reichsdeputationshauptschluß indica come scopo dell'impiego dei beni secolarizzati, lasciati a disposizione dei Principi secolari, in primo luogo le spese per il culto ("zum Behuf des Aufwands für Gottesdienst..."), e quindi il sollievo delle loro finanze ("zur Erleichterung ihrer Finanzen"). Essi erano quindi tenuti, non soltanto alla dotazione della Chiesa cattedrale ("unter dem bestimmten Vorbehalte der festen und bleibenden Ausstattung der Domkirchen"), di cui il
245r
medesimo § 35 parla in seguito espressamente, ma
altresì a provvedere in generale a tutti i bisogni essenziali della Chiesa (cfr. Müssener, op. cit., pag. 19). In favore di questa opinione si
possono addurre l'Hinschius










245v
opuscolo del Consigliere intimo
governativo Dr. Carlo Israel






L'obbligo giuridico-pubblico da parte dello Stato alle prestazioni finanziarie in favore delle parrocchie è basato altresì sulla legge, la quale stabilisce e fissa le prestazioni medesime, come anche sul diritto consuetudinario più che centenario. Tale obbligo ha però, come osserva il Niedner (op. cit. pag. 312), un carattere sussidiario; lo Stato cioè concede le sue sovvenzioni soltanto se ed in quanto la comunità parrocchiale sia incapace di pagare l'assegno del parroco. Il concetto di tale incapacità (Leistungsunfähigkeit) ha subito anch'esso variazioni. Mentre infatti nella legge
246r
per
gli assegni dei parroci del 26 Maggio 1909 si ammetteva ancora detta incapacità nel
caso in cui la parrocchia fosse obbligata di ricorrere ad imposte per gli altri bisogni
ecclesiastici, invece l'ultima legge
Uno speciale riguardo meritano le parrocchie situate sulla riva sinistra del Reno. - Dopo la rivoluzione




246v
accorda invece sussidi alle nuove parrocchie dei
protestanti, quantunque a questi non sia stato secolarizzato quasi nessun bene sulla riva
sinistra del Reno.Nelle conferenze coi Commissari prussiani il sottoscritto propose loro anche la inclusione nel Concordato dell'assegno a favore dei parroci. Osservai come negli articoli 13 § 1



247r
quindi alcuna
nuova concessione, in base alla quale il Governo possa richiedere dalla S. Sede
medesima corrispondenti vantaggi.La questione della dotazione non ha fatto in seguito ulteriori progressi. L'atteggiamento ostile dell'attuale Ministro delle Finanze in Prussia, Sig. Höpker Aschoff, ha consigliato, anche a giudizio di persone competenti da me interrogate (tra le quali soprattutto il sullodato Mons. Kaas ed i deputati al Landtag prussiano, Revmo Mons. Linneborn e Rev. Prof. Lauscher

Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)↑Il
Seminario clericale eretto il 1777 nella diocesi di Paderborn comprendeva in principio
tutte le classi. Essendo però, in seguito all'enorme ingrandimento del territorio
diocesano nel 1821 divenuto troppo ristretto, si dovettero separare le classi inferiori,
per le quali venne fondato più tardi il Convitto teologico, rimanendo nel detto
Seminario soltanto gli alunni dell'ultimo anno (cfr. Erläuterungen zum Fragebogen über die Dotationsforderungen
- Paderborn, 11. Juli 1927)


1↑Hds. von Pacelli eingefügt.
2↑"L'obbligo ... prussiano" hds. vermutlich vom
Empfänger unterstrichen.
3↑Masch. eingefügt.
4↑"legale" hds. vermutlich vom Empfänger eingeklammert.
5↑"Per il caso ... rimangono riservati" hds. vermutlich vom Empfänger
durch jeweils einen senkrechten Strich vor und nach dem Absatz hervorgehoben.
6↑Hds. vermutlich von Pacelli gestrichen.
7↑Hds.
von Pacelli eingefügt.
8↑Hds. von Pacelli eingefügt.
9↑Hds. von Pacelli eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 28. März 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 3121, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/3121. Letzter Zugriff am: 15.02.2025.Verlinkte Dokumente
- Boelitz an Pacelli, 19.05.1924472Anlage (Schreiben)[Kein Betreff]
- Pacelli an Boelitz, 25.06.1924473Anlage (Schreiben)[Kein Betreff]
- [Bertram, Adolf Johannes], Denkschrift, 09.08.192718642Anlage (Denkschrift)Protokoll der Fuldaer Bischofskonferenz vom 9. bis 11. August 1927
- Pacelli an Gasparri, 26.06.1924168Nuntiaturbericht (Ausfertigung)Sulle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa in Prussia
- Pacelli an Gasparri, 10.04.19263102Nuntiaturbericht (Ausfertigung)Trattative concordatarie colla Prussia
- Pacelli an Gasparri, 26.01.19284105Nuntiaturbericht (Ausfertigung)Circa le origini e lo stato della Facoltà teologica e del Convitto di Tübingen nel Württemberg